Guida alla nuova etichettatura ambientale degli imballaggi
Guida alla nuova etichettatura ambientale degli imballaggi
La sostenibilità ambientale e una maggiore aderenza ad un sistema di economia circolare sono temi sempre più diffusi nel mondo del packaging, in qualunque settore merceologico. Il Ministero della Transizione ecologica ha infatti emanato il decreto 116/2020 riguardo l’etichettatura ambientale degli imballaggi, che ha lo scopo di aiutare le imprese a fornire in maniera chiara e corretta le caratteristiche ambientali dei propri imballaggi destinati al consumo in Italia. Allo stesso tempo il Ministero, recependo le direttive europee, si pone come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza dei consumatori sulla gestione dei rifiuti per operare una corretta raccolta differenziata. L’etichettatura degli imballaggi come obbligo di legge fornisce quindi informazioni sui materiali di cui è composto il packaging in tutte le sue componenti, e le modalità corrette di smaltimento attraverso alcuni standard che approfondiremo in questo articolo.
Quadro normativo: la modifica delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi
Per recepire la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, l’11 settembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre n.116 promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e valido da gennaio 2023.
Il comma 3 della norma entrata in vigore integra il precedente comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, relativo ai “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, con lo scopo di approfondire le modalità di smaltimento del packaging. Le nuove disposizioni di legge contribuiscono a facilitare i consumatori nel riconoscimento del materiale e del suo corretto riciclo, obbligando le aziende a fornire informazioni più chiare sulla sua composizione (vetro, plastica, carta, cartone, alluminio, ecc) e sulla sua destinazione finale. Inoltre, forniscono indicazioni sulla maniera corretta di comunicare eventuali autodichiarazioni ambientali di carattere volontario.
C’è da ricordare che, attraverso l’ interpello del’11/11/2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che il packaging farmaceutico è escluso dagli obblighi previsti dalla norma. Ciò significa che per gli imballaggi di farmaci ad uso umano o veterinario e dispositivi medici l’obbligo di etichettatura ambientale sarà valido solo previo specifico decreto redatto in collaborazione con il Ministero della Salute.
Come realizzare le nuove etichette?
La norma prevede che sul packaging siano apposte etichette “secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Le aziende hanno l’obbligo di inserire in maniera chiara e facilmente fruibile informazioni essenziali ai fini dell’identificazione del packaging e della classificazione dei materiali di tutti i suoi componenti (astuccio, bustine, ecc), facendo riferimento agli standard previsti dalla Decisione 129/97/CE della Commissione Europea. Le informazioni contenute nelle etichettature ambientali antecedenti ai nuovi obblighi erano comunque disciplinate dagli standard UNI, ma facoltative.
Le informazioni da inserire sul packaging possono variare a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio e devono essere inserite tramite un codice alfanumerico (composto dall’abbreviazione del materiale e una specifica numerazione) che identifica il materiale di cui è composto secondo la Decisione 129/97/CE.
Nel caso di un imballaggio destinato al consumatore finale, la norma obbliga le aziende produttrici a riportare sul packaging non solo il codice di identificazione del materiale di ma anche alcune importanti informazioni utili per operare una corretta raccolta differenziata.
Se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, mentre ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta differenziata hanno carattere di volontarietà.
Il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) propone alle aziende produttrici delle Linee guida redatte dall’interpretazione del testo di legge. Sono molto utili per inserire correttamente sia le informazioni obbligatorie previste dalla norma sia quelle aggiuntive su base volontaria, così da dare valore alla raccolta differenziata e al riciclo del packaging. Le linee guida propongono degli schemi e suggerimenti su come costruire l’etichettatura in base all’entità delle informazioni (suddivise in necessarie, altamente consigliate e consigliate), alla resa grafica ideale, alla posizione da scegliere per dare maggior visibilità possibile al contenuto (compresa la possibilità di inserire la codifica su ogni componente del packaging o sul solo artwork dell’astuccio) e alle diverse casistiche di imballaggi monocomponenti o multicomponenti.
Il supporto del digitale
La norma prevede l’integrazione o la sostituzione integrale dell’etichettatura ambientale fisica attraverso gli strumenti della digitalizzazione. Il ricorso ai canali digitali come App, QR Code, siti o piattaforme web è sempre consentito, come specificato anche nell’apposito Vademecum redatto dal Conai. I canali digitali possono essere utilizzati per la trasmissione delle informazioni ai sensi di legge sia per il circuito B2B sia per il circuito B2C.
Le aziende possono scegliere di rendere l’etichetta completamente digitale oppure comunicare solo alcune delle informazioni (obbligatorie o aggiuntive) attraverso modalità online. Le informazioni trasmesse devono essere chiare e in linea con le norme che le disciplinano. Nel caso di packaging destinato al consumatore finale, è fatto obbligo di specificare sul packaging istruzioni facilmente comprensibili sulle modalità per accedere digitalmente alle informazioni previste per legge e/o aggiuntive; nel caso di imballaggi per usi commerciali o industriali, tali specifiche possono essere riportate anche nei documenti tecnici o di trasporto.
Eurpack garantisce l’adempimento degli obblighi di legge attraverso una conoscenza approfondita della normativa e delle modalità corrette di trasmissione, fisica o digitale, delle informazioni di etichettatura ambientale.